AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI
Nome | Descrizione |
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Provenienza | ATTI DEL SINDACO |
Descrizione | IL SINDACO - Visto l’art. 21 della legge 10.4.1951 n. 287 sul riordinamento dei Giudici d’Assise, istituito dall’art. 3 della legge 5.5.1952 n. 405 - RENDE NOTO Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della suindicata legge, per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte d’Assise o di Corte d’Assise d’Appello e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 possono iscriversi negli elenchi integrativi comunali entro IL MESE DI LUGLIO. |